STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “JOHN CABOT CHAMBER ORCHESTRA”
Art. 1 (Denominazione e sede)
1. È costituita l’Associazione culturale “John Cabot Chamber Orchestra”.
2. La sede associativa viene stabilita in Roma, via Enea, 11. La sede associativa potrà essere spostata, sempre in Roma, senza la necessità di variare il presente statuto.
Art. 2 (Oggetto e scopo)
1. L’Associazione nasce dalla volontà e dalla gioia di fare musica assieme e per trasmettere questo sentimento attraverso l’attività concertistica e didattica.
2. La “John Cabot Chamber Orchestra” è una libera associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.
3. Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.
4. L’Associazione non persegue fini di lucro; essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.
5. L’Associazione ha come scopo di:
a) svolgere attività di utilità sociale perseguendo la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale;
b) promuovere l’incremento della cultura musicale di carattere amatoriale in Italia e lo scambio culturale nazionale e internazionale attraverso scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali;
c) diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, con predilezione per l’esecuzione di opere inedite o eseguite raramente in pubblico;
d) ampliare la conoscenza della cultura musicale e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni.
6. Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione opera mediante:
a) attività culturali – concerti in formazione di orchestra e gruppi da camera, lezioni-concerto, esposizioni d’arte;
b) attività di formazione – corsi di musica d’insieme, corsi di strumento, corsi di arte figurativa, corsi per direzione d’orchestra, seminari di guida all’ascolto;
c) attività editoriale – pubblicazione di un sito internet contenente la descrizione delle attività dell’associazione e articoli di approfondimento su tematiche inerenti.
7. L’Associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove ritenuto necessario.
8. L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.
9. L’associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può avvalersi di collaborazioni esterne all’associazione stessa.
Art. 3 (Soci)
1. Sono ammessi come soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’Assemblea dei soci.
4. I soci possono essere:
a) soci ordinari – persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea;
b) soci sostenitori – persone fisiche, giuridiche o enti che oltre alla quota annuale erogano un ulteriore contributo liberale a favore delle attività dell’Associazione.
5. La quota associativa viene stabilita per ogni anno finanziario dall’Assemblea dei soci.
6. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
7. Non è consentita in alcun modo la distribuzione e l’assegnazione di utili.
Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)
1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, ove presenti.
2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché in regola col pagamento della quota associativa.
3. I soci in regola con i pagamenti della quota associativa hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
4. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione, di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione.
Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno finanziario in corso.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti, ove esistenti, o che tiene un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o che reca pregiudizio al patrimonio dell’Associazione può essere oggetto delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall’associazione. Le sanzioni sono proposte dal Consiglio Direttivo che deve comunicarne le motivazioni in forma scritta al socio interessato e all’Assemblea. L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea. Le motivazioni dell’esclusione devono essere comunicate in forma scritta al socio interessato. Il socio escluso può ricorrere all’Assemblea dei soci per iscritto entro 30 giorni dalla delibera di esclusione.
3. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare via email almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. In caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni dell’assemblea, il socio assente può delegare il suo diritto di parola e di voto a un altro socio mediante delega scritta.
6. L’assemblea straordinaria ha validità se partecipano per via diretta o per delega almeno la metà dei soci.
7. L’assemblea ordinaria ha validità se partecipano per via diretta o per delega almeno un terzo dei soci in prima convocazione, e indipendente dal numero dei soci partecipanti in seconda convocazione.
8. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice degli associati presenti per via diretta o per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.
9. L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, secondo le disposizioni di legge in vigore.
10. L’Assemblea:
a) delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Consiglio direttivo la responsabilità per l’esecuzione materiale;
b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario redatti dal Tesoriere;
c) elegge o conferma le cariche sociali;
d) decide in merito all’esclusione di soci;
e) fissa la quota associativa annuale;
f) decide in merito al rifiuto di ammissione in caso di appello da parte degli interessati presentato ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente Statuto;
g) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto;
h) decide sull’utilizzo di eventuali utili e avanzi di gestione;
i) sceglie ed incarica il Direttore artistico
Art. 8 (Consiglio direttivo)
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di componenti da 3 a un massimo di 7, eletti tra gli associati dall’Assemblea. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Del Consiglio fanno parte il Presidente e il Tesoriere, oltre che i membri eletti tra i soci.
3. Il Consiglio assiste il Direttore artistico incaricato dall’Assemblea nell’esercizio delle sue mansioni.
4. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore artistico, senza diritto di voto.
7. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall’Assemblea.
9. Il Consiglio procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all’approvazione dell’Assemblea.
10. La carica di consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
11. In caso di dimissioni o mancanza dell’intero Consiglio, il socio attivo con maggiore anzianità convoca l’Assemblea per nuove elezioni.
Art. 9 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dall’Assemblea dei soci. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
3. Il Presidente ha potere di firma sul conto corrente dell’Associazione.
4. Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
5. Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
6. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
7. In caso di dimissioni, il Vicepresidente esercita le mansioni del Presidente fino all’elezione del nuovo Presidente, e convoca l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 10 (Tesoriere)
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere ha potere di firma sul conto corrente dell’Associazione.
3. Il Tesoriere è responsabile della redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo.
Art. 11 (Risorse Economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
f) proventi di cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) ogni altro tipo di entrate ammesso ai sensi della L 383/2000.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro.
Art. 12 (Esercizio sociale e bilancio economico)
1. L’anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo devono essere approvati dall’Assemblea dei soci ogni anno entro il mese di dicembre.
4. Rendiconto e bilancio preventivo devono essere resi disponibili ai soci per la consultazione.
Art. 13 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. La durata dell’Associazione è illimitata.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati, ma dovranno essere destinate ad altra Associazione o ente senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe o similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 (Disposizioni finali)
1. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.